LA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

TREGUA FISCALE AVVISI BONARI: sanzione ridotta dal 10 al 3%.
Vale per:
1) avvisi per i quali sia in corso il pagamento rateale
2) avvisi per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data del 1.1.2023
3) avvisi notificati successivamente al 1.1.2023.
Per gli avvisi non ancora notificati ci sono quindi due alternative:
– il ravvedimento operoso ordinario, con sanzioni del 3,75 o del 4,29%, oltre gli interessi nella misura legale annua; da versare in unica soluzione;
– la notifica dell’avviso con sanzione al 3%, interessi al 3,50% annuo e pagabili fino a venti rate trimestrali.
La valutazione di convenienza è quindi da calibrare su ciascun caso specifico.
Dott. Paolo Martufi

RIAPERTI I TERMINI PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

Gli oltre 500.000 contribuenti decaduti dalle procedure rottamazione-ter e saldo e stralcio saranno riammessi con il versamento delle rate pregresse in base al seguente calendario:

  • rate 2020 entro il 30.4.2022
  • rate 2021 entro il 31.7.2022
  • rate 2022 entro il 30.11.2022

Su ogni rata è tollerato il ritardo di 5 giorni lavorativi per effettuare il versamento.

In conseguenza della riapertura decadono tutte le azioni esecutive nel frattempo intervenute.

ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO: Le scadenze di pagamento

30 NOVEMBRE 2021

Questa è la data da tener presente per provvedere ai pagamenti delle rate 2020 e 2021 relativi alle procedure di “Rottamazione-Ter” e “Saldo e Stralcio”; con i 5 giorni di tolleranza ammessi è possibile non perdere le agevolazioni pagando entro il 6 dicembre.

Anche chi non è riuscito a rispettare le precedenti scadenze fissate per la ripresa degli adempimenti può rimettersi in regola entro i termini indicati.

E’ importante sapere che dalle somme dovute saranno automaticamente stralciati, entro il 31 ottobre, i debiti fino a 5.000 euro relativi ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, per i soggetti, persone fisiche e non, che hanno avuto un reddito imponibile 2019 inferiore a 30.000 euro.

Di seguito i link per accedere alle pagine del sito dell’Agenzia della Riscossione:

ROTTAMAZIONE-TER:  https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/rottamazione-ter-le-prossime-scadenze/

SALDO E STRALCIO: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/Le-prossime-scadenze/

Alarm clock and colour papers on the white background. Tax Time.

SUPERBONUS 110%

Per le spese sostenute fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficientamento energetico, antisismici, di installazione impianti fotovoltaici o per infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, il decreto rilancio prevede una detrazione al 110% da utilizzare in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla detrazione è possibile esercitare l’opzione per ottenere uno sconto in fattura dai fornitori oppure per cedere il credito spettante.

Trovi qui la guida al superbonus oppure fra le “risorse gratuite” del blog.

Se vuoi saperne di più o vuoi affidarti a tecnici competenti per lo svolgimento dei lavori e delle pratiche, scrivi a info@prontocommercialista.it oppure chiama direttamente il Dott. Paolo Martufi al n.3926249749.

FORFETTARIO 2020

 

La Legge di Bilancio per il 2020 porta con sé importanti modifiche, reintroducendo alcuni importanti requisiti che lo scorso anno erano stati eliminati.

La conseguenza è quindi un notevole restringimento (circa 1/4 di coloro che hanno potuto usufruire del regime fiscale agevolato nel 2019) della platea dei soggetti che possono aderire al regime forfettario.

Prima importante causa di esclusione nuovamente in vigore dal 1.1.2020 è il possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilato (quali sono i redditi assimilati? https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=50&codice=Testo%20Unico%20IVA )  e di redditi da pensione oltre la soglia dei 30.000 euro lordi annui.

Se la percezione del reddito è cessata entro il 31 dicembre 2019, ad esempio per dimissioni o licenziamento, tale causa di esclusione non opera e si può aderire al regime fiscale agevolato.

Altra causa di esclusione ripristinata per il 2020 è la corresponsione, nel corso del 2019, di oltre 20.000 euro per il pagamento di dipendenti e/o collaboratori.

Sono esclusi dal forfettario tutti coloro che hanno percepito nel 2019 compensi o ricavi per oltre 65.000 euro, ragguagliati ad anno.

Relativamente a questo punto occorre fare due considerazioni:
1) al regime forfettario si applica il principio di cassa, cioè i ricavi e i compensi devono essere stati effettivamente incassati per rientrare nel conteggio del raggiungimento del limite; quindi, ad esempio, se un lavoratore ha emesso una fattura nel corso del 2019 ma questa viene pagata nel 2020, l’importo della fattura non rientra nel conteggio dei compensi per il 2019 ma in quello del 2020;

2) cosa significa che bisogna ragguagliare ad anno i compensi? Questa è una valutazione da fare quando si è iniziata l’attività nel corso del 2019, perché se l’attività era già iniziata basta verificare di non aver superato i 65.000 euro. Questa cifra corrisponde ad un compenso mensile di circa 5.416,67 (65.000 : 12) euro e giornaliero di 178,08 (65.000 : 365); quindi se l’attività è iniziata, ad esempio, il 1.9.2019 (esercitandola quindi per 4 mesi nel corso del 2019), la soglia da non superare per mantenere il regime forfettario anche nel 2020 è di euro 21.666,68 (65.000 : 12 = 5416,67 x 4 = 21.666,68).

P.M.

 

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