RIAPERTI I TERMINI PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO

Gli oltre 500.000 contribuenti decaduti dalle procedure rottamazione-ter e saldo e stralcio saranno riammessi con il versamento delle rate pregresse in base al seguente calendario:

  • rate 2020 entro il 30.4.2022
  • rate 2021 entro il 31.7.2022
  • rate 2022 entro il 30.11.2022

Su ogni rata è tollerato il ritardo di 5 giorni lavorativi per effettuare il versamento.

In conseguenza della riapertura decadono tutte le azioni esecutive nel frattempo intervenute.

FORFETTARIO 2020

 

La Legge di Bilancio per il 2020 porta con sé importanti modifiche, reintroducendo alcuni importanti requisiti che lo scorso anno erano stati eliminati.

La conseguenza è quindi un notevole restringimento (circa 1/4 di coloro che hanno potuto usufruire del regime fiscale agevolato nel 2019) della platea dei soggetti che possono aderire al regime forfettario.

Prima importante causa di esclusione nuovamente in vigore dal 1.1.2020 è il possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilato (quali sono i redditi assimilati? https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?art=50&codice=Testo%20Unico%20IVA )  e di redditi da pensione oltre la soglia dei 30.000 euro lordi annui.

Se la percezione del reddito è cessata entro il 31 dicembre 2019, ad esempio per dimissioni o licenziamento, tale causa di esclusione non opera e si può aderire al regime fiscale agevolato.

Altra causa di esclusione ripristinata per il 2020 è la corresponsione, nel corso del 2019, di oltre 20.000 euro per il pagamento di dipendenti e/o collaboratori.

Sono esclusi dal forfettario tutti coloro che hanno percepito nel 2019 compensi o ricavi per oltre 65.000 euro, ragguagliati ad anno.

Relativamente a questo punto occorre fare due considerazioni:
1) al regime forfettario si applica il principio di cassa, cioè i ricavi e i compensi devono essere stati effettivamente incassati per rientrare nel conteggio del raggiungimento del limite; quindi, ad esempio, se un lavoratore ha emesso una fattura nel corso del 2019 ma questa viene pagata nel 2020, l’importo della fattura non rientra nel conteggio dei compensi per il 2019 ma in quello del 2020;

2) cosa significa che bisogna ragguagliare ad anno i compensi? Questa è una valutazione da fare quando si è iniziata l’attività nel corso del 2019, perché se l’attività era già iniziata basta verificare di non aver superato i 65.000 euro. Questa cifra corrisponde ad un compenso mensile di circa 5.416,67 (65.000 : 12) euro e giornaliero di 178,08 (65.000 : 365); quindi se l’attività è iniziata, ad esempio, il 1.9.2019 (esercitandola quindi per 4 mesi nel corso del 2019), la soglia da non superare per mantenere il regime forfettario anche nel 2020 è di euro 21.666,68 (65.000 : 12 = 5416,67 x 4 = 21.666,68).

P.M.

 

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